Il reato di maltrattamenti in famiglia disciplinato dall’articolo 572 del codice penale, non si fonda sulla sottomissione totale della vittima. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 112 del 26 marzo 2026, ha ribadito che la mera continuità di comportamenti vessatori è sufficiente a configurare il reato, a prescindere dalla capacità della persona colpita di reagire o di mantenere un’autonomia apparente.
Sentenza di Ancona: la violenza è reato a prescindere dalla resistenza della vittima
Secondo i magistrati, l’articolo 572 punisce l’imposizione di un disagio costante e di condizioni di vita degradanti. L’opinione che la vittima debba dimostrare una “sottoposizione psicologica totale” è stata respinta come elemento non costitutivo. La corte ha precisato che l’analisi deve concentrarsi sulla dimensione oggettiva degli atti – percosse, minacce, trattamenti degradanti – e non sulla percezione soggettiva di forza o debolezza da parte della vittima.
Come si prova la continuità dei maltrattamenti
Le prove più efficaci derivano da fonti indirette: testimonianze di amici o colleghi, referti sanitari che attestano lesioni ricorrenti (slogature, fratture), e cambiamenti di stile di vita come l’isolamento sociale improvviso. Il giudice può anche avvalersi di rapporti dei servizi sociali che documentano l’ambiente familiare tossico, senza che l’aggressore debba aver pianificato un piano psicologico sofisticato.
L’aggravante per i minori: la presenza dei figli intensifica la pena
Quando le violenze avvengono alla presenza di un bambino, l’articolo 572 prevede un aggravante specifico. Non è necessario che il minore abbia assistito direttamente al colpo: la percezione del clima di paura, le urla o i rumori di lacerazione degli oggetti sono sufficienti per inasprire la sanzione. I servizi per il minore, inclusi i decreti del Tribunale per i minorenni, hanno valore probatorio in aula e possono portare anche alla sospensione della potestà genitoriale.
Caso 1: un figlio 43enne aggressivo contro i genitori
Un uomo di 43 anni, rimasto a vivere nella casa dei genitori dopo il terremoto del 2021, è stato accusato di violenze verbali, distruzione di beni e minacce di morte. I genitori hanno riferito episodi di insulti pesanti, rottura di oggetti e persino tentativi di avvicinamento fisico a pochi centimetri dalla madre. Nonostante la mancanza di percosse veri e proprie, la costante pressione psicologica e le minacce hanno costituito il nucleo del reato, con il giudice che ha riconosciuto l’aggravante perché i genitori erano presenti al momento degli abusi.
Caso 2: un 35enne di Capodistria sottoposto a divieto di avvicinamento
Il 14 ottobre 2026, la polizia slovena è intervenuta nell’abitazione di un uomo di 35 anni nella zona di Capodistria, dopo segnalazioni di violenza domestica nei confronti della propria madre. Le indagini hanno evidenziato sia intimidazioni verbali che danni materiali (telefono distrutto) e, più di recente, percosse fisiche. Il provvedimento di divieto di avvicinamento è stato disposto immediatamente, mentre la sostanza vegetale rinvenuta è stata sequestrata per accertamenti. Il caso sottolinea come la legge consideri la presenza di un minore o di una figura vulnerabile (la madre anziana) per aumentare la gravità della responsabilità penale.
Riduzioni di pena e sospensione condizionale: quando è possibile
Nonostante la gravità dei fatti, l’ordinamento prevede attenuanti generiche. Nella sentenza di Ancona, la pena è stata ridotta da tre anni e mezzo a due anni per l’assenza di precedenti penali, un comportamento processuale corretto e l’avvio di un percorso psicoterapeutico obbligatorio. La sospensione condizionale è subordinata al rispetto di un calendario rigido di incontri con enti specializzati; la mancata frequenza comporta il ritiro del beneficio e l’esecuzione della pena detentiva.



