Con la circolare n. 25/2026 pubblicata il 28 maggio 2026l’INAIL aggiorna i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi contro infortuni e malattie professionali. L’adeguamento si basa sulla rivalutazione annuale collegata alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fissata per il 2026 in 1,4%e produce effetti pratici sul calcolo dei premi per il 2026.
Per il pubblico di datori di lavoro, consulenti e professionisti delle risorse umane, la circolare precisa importi e criteri di applicazione, oltre a riepilogare le retribuzioni convenzionali e le specifiche per categorie particolari. Il documento contiene anche riferimenti normativi e tabelle operative per l’anno 2026.
Valori minimi generali e modalità di calcolo
Per la generalità dei lavoratori dipendenti il minimale giornaliero imponibile è stato fissato in 58,13 euro al giorno. Questo importo corrisponde, se rapportato su base mensile considerando 26 giornatea 1.511,38 euro mensili. L’importo costituisce il limite minimo da assumere nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei premi assicurativi e deve essere confrontato con la retribuzione contrattuale giornaliera per stabilire la base imponibile effettiva.
Meccanismo di confronto tra contrattuale e minimale
La circolare ricorda che, per definire la base imponibile minima, va scelto l’importo più elevato tra la retribuzione risultante dal contratto rapportata a giornata e il limite minimo giornaliero. Se la retribuzione contrattuale giornaliera risulta superiore, quella va mantenuta; in caso contrario, occorre adeguare la retribuzione mensile al minimo previsto. Questo criterio garantisce che il calcolo del premio non scenda al di sotto dei livelli legali stabiliti.
Categorie particolari e retribuzioni convenzionali indicate
La circolare riepiloga anche i minimali e le retribuzioni convenzionali per specifiche categorie con criteri differenziati di determinazione dell’imponibile. Tra le categorie illustrate figurano i lavoratori part-time (con l’aggiornamento della retribuzione oraria minimale), i dirigentii collaboratori coordinati e continuativii lavoratori italiani all’estero operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati, i soci di cooperative e altri soggetti disciplinati da normative particolari.
Retribuzioni per attività all’estero e rapporti atipici
Per chi opera fuori dall’UE senza accordi di sicurezza sociale il documento conferma l’applicazione di retribuzioni convenzionali specifiche; analogamente, sono definite basi imponibili per rapporti di collaborazione e categorie sottoposte a normative speciali. Le tabelle allegate alla circolare forniscono i valori aggiornati applicabili per tutto il 2026.
Impatto e riflessioni operative
Il Past President di COCOPRO INAIL, Guido Bianchini (Ascoli Piceno), commenta che: “L’aggiornamento dei minimali non è un passaggio tecnico ma strategico: garantisce coerenza del sistema assicurativo con l’andamento dei prezzi; ma allo stesso tempo impone alle imprese un’attenzione ancora maggiore; alla corretta determinazione dell’imponibile.” Bianchini aggiunge che l’incremento dell’1,4% è contenuto ma significativo e sottolinea come il costo del lavoro assicurativo resti ancorato a parametri minimi che possono non cogliere la complessità dei rapporti di lavoro moderni.
Secondo la nota, è quindi necessario fornire una comunicazione chiara e operativa affinché impreseconsulenti e operatori applichino correttamente le regole, evitando errori che possano generare contenziosi o rettifiche. “La circolare va in questa direzione,” conclude il commento, indicando la necessità di ulteriori interventi di semplificazione del sistema.
Dal punto di vista pratico, i destinatari della circolare dovranno verificare le proprie buste paga, i contratti applicati e le dichiarazioni retributive per allineare i calcoli contributivi e assicurativi ai nuovi parametri; le tabelle e le istruzioni contenute nel documento forniscono gli strumenti operativi per queste verifiche.



