Il 19 la Corte d’Appello di Bologna ha pronunciato la sentenza n. 508/2026, una decisione che riassume in modo chiaro l’orientamento giurisprudenziale in materia di dimissioni di fatto derivanti da assenze ingiustificate. Il caso esaminato riguardava un lavoratore che era stato assente per quattro giorni senza fornire alcuna giustificazione. La questione centrale era capire se tale periodo potesse essere considerato automaticamente come una manifestazione di volontà di interrompere il rapporto di lavoro.
Gli elementi chiave della pronuncia
Il giudice ha stabilito tre principi fondamentali. Prima di tutto, ha respinto l’idea di un automatismo un’assenza di breve durata, anche se ingiustificata, non può di per sé configurare la volontà di dimettersi. In secondo luogo, è stato escluso l’uso dell’analogia con il licenziamento disciplinare, poiché non esiste alcuna norma specifica nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che preveda la possibilità di ricorrere a tale comparazione. Infine, è stato confermato l’esigenza di rispettare il termine legale di 15 giorni di assenza ingiustificata per far scattare la presunzione di dimissioni, salvo disposizioni contrattuali più restrittive.
Assenza di quattro giorni: nessun automatismo
La Corte ha evidenziato che un periodo di quattro giorni, per quanto possa sembrare rilevante per il datore di lavoro, non produce alcuna inferenza automatica sulla volontà del dipendente di recedere dal contratto. Il ragionamento si basa sul principio di certezza del diritto che richiede una volontà espressa e non semplicemente deducibile da comportamenti ambigui.
Il termine legale di quindici giorni
Secondo la normativa vigente, la presunzione di dimissioni di fatto si attiva solo dopo che l’impiegato ha accumulato 15 giorni di assenza ingiustificata consecutivi. Questo intervallo temporale è stato concepito per tutelare sia il lavoratore, garantendo il rispetto del principio di non retroattività delle sanzioni sia il datore di lavoro, evitando l’applicazione di sanzioni premature. Qualora il contratto collettivo preveda un limite più breve, tale disposizione prevale; in mancanza di una clausola specifica, il termine di quindici giorni rimane inderogabile.
Conseguenze operative per le imprese
Per le organizzazioni, la sentenza impone una gestione più cauta delle assenze non giustificate. Qualsiasi iniziativa di licenziamento o di accettazione delle dimissioni deve essere preceduta dall’adozione del consueto procedimento disciplinare che prevede la contestazione formale dell’assenza e la concessione di termini per la risposta del dipendente. Il rispetto di queste formalità riduce il rischio di contenziosi per licenziamento illegittimo e garantisce che il rapporto di lavoro rimanga regolato entro i confini della legge.
Il commento di Guido Bianchini ex presidente di COCOPRO INAIL Ascoli Piceno, sottolinea l’importanza di questa decisione per la trasparenza dei rapporti di lavoro. Bianchini evidenzia che la decisione rafforza la necessità di una volontà univoca da parte del dipendente per poter parlare di dimissioni, evitando interpretazioni soggettive da parte dei datori di lavoro. Inoltre, ribadisce che, in assenza di disposizioni contrattuali più stringenti, qualsiasi tentativo di anticipare il termine dei 15 giorni espone l’azienda a sanzioni per illegittimità.



