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Contributi: tassi e multe più alti per INPS e INAIL dal 16/09/2026

A partire dal 16 settembre 2026 le aliquote di interesse e le multe per i versamenti INPS e INAIL cambiano radicalmente.

Contributi: tassi e multe più alti per INPS e INAIL dal 16/09/2026

Il 10 settembre 2026 la Banca Centrale Europea ha fissato il tasso di rifinanziamento principale all’2,65 %. Questa decisione ha prodotto una serie di adeguamenti normativi che entrano in vigore il 16 settembre 2026 per i contributi gestiti da INPS e INAIL. Le novità riguardano sia i piani di rateizzazione sia le sanzioni civili per ritardi o omissioni, con un rialzo significativo rispetto alle percentuali in vigore fino a quel momento.

Nuove aliquote di interesse per rateizzazioni e differimenti

Per tutte le domande di dilazione presentate a partire dal 16 settembre 2026, il tasso di interesse applicato sarà del 4,65 % annuo, corrispondente al tasso BCE più due punti percentuali. Questo valore si applica sia alle rateizzazioni che ai differimenti, a partire dal versamento relativo al mese di agosto 2026. Le pratiche già approvate o notificate prima della data di scatto mantengono i tassi precedenti, per cui i contribuenti con piani in corso non subiranno variazioni.

Sanzioni per ritardo e per evasione: scala delle penalità

Il regime di sanzione civile è stato suddiviso in due macro-categorie. Per i ritardi o omissioni di pagamento, la multa annuale sale all’8,15 % (tasso BCE più 5,5 punti). Invece, per le violazioni più gravi – ad esempio la mancata registrazione o denuncia obbligatoria – la sanzione raggiunge il 10,15 % annuo, con un tetto massimo fissato al 60 % del debito residuo.

Ritardo di pagamento

Chi regolarizza spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza di legge può beneficiare di una riduzione della sanzione al 2,65 % annuo, purché il pagamento avvenga in un’unica soluzione prima di eventuali contestazioni. Oltre i 120 giorni, la tangente sale al 8,15 % annuo, sempre in assenza di contestazioni preliminari.

Evasione contributiva

Nel caso di evasione con denuncia spontanea entro dodici mesi dalla scadenza, la penalità si riduce se il pagamento avviene entro termini brevi: entro 30 giorni dalla denuncia la sanzione è dell’8,15 % annuo, mentre entro 90 giorni sale al 10,15 % annuo. Queste soglie sono contemplate per incentivare il ravvedimento operoso prima di eventuali azioni di accertamento.

Riduzioni previste in caso di ravvedimento e procedure concorsuali

Le norme prevedono anche una diminuzione delle sanzioni per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Per i ritardi regolarmente denunciati, la sanzione civile è calcolata al solo tasso di rifinanziamento BCE (2,65 %). In caso di evasione, la multa è pari al tasso BCE più due punti percentuali, quindi 4,65 % annuo, a patto del pagamento integrale di contributi e spese. Questa disposizione è valida a partire dal 16 settembre 2026, data in cui il tasso BCE supera l’interesse legale (1,60 % dal 1 gennaio 2026).

Per chi intende regolarizzare la posizione, è consigliabile valutare attentamente i termini di pagamento spontaneo per limitare l’impatto delle nuove misure.

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