Un operaio impiegato come conduttore di macchine per la piegatura di profilati metallici presso un’azienda metalmeccanica di Jesi ha ottenuto l’annullamento di due provvedimenti disciplinari che prevedevano la sospensione della retribuzione per un totale di cinque giorni. La decisione è stata pronunciata dal Tribunale di Ancona dove il ricorso è stato esaminato dal giudice del lavoro Andrea De Sabbata.
Nel fascicolo disciplinare erano confluiti più addebiti: un presunto allontanamento dalla postazione, il rifiuto di lavorare su una pressa, una giornata di ferie formalmente non autorizzata e, dopo un richiamo, la frase del lavoratore «Quest’azienda è una dittatura». Difeso dall’avvocato Roberto Zucchi il dipendente ha chiesto l’annullamento delle sanzioni e la restituzione degli importi trattenuti.
Ricostruzione dettagliata degli episodi contestati
Il primo episodio richiamato dal procedimento risale al 25 settembre. Secondo l’azienda, il lavoratore si sarebbe allontanato dalla postazione per parlare con un collega, violando le norme interne. In sede di giudizio però è emersa una versione alternativa: un testimone ha spiegato che il dipendente si era avvicinato al collega solo per attendere la sostituzione di una cassa dei pezzi, un’intervento di competenza del responsabile. Nessuno, in quella circostanza, gli avrebbe intimato di rientrare immediatamente alla postazione, elemento che ha pesato sulla valutazione della condotta.
La giornata con la pressa e l’uscita dopo otto minuti
Tra gli addebiti figurava anche il presunto rifiuto a svolgere un’attività su una pressa. Il giudice ha però considerato il dato contrattuale: il dipendente era stato assunto per una mansione diversa e l’asserito rifiuto non è risultato compatibile con il profilo professionale effettivo. Nella stessa mattinata contestata il lavoratore aveva lasciato la sede aziendale dopo 8 minuti ma quell’assenza è stata giustificata da un certificato medico che l’azienda non ha contestato in giudizio, rafforzando la versione difensiva.
La contestazione delle ferie e la valutazione del giudice
La seconda sospensione disciplinare riguardava una giornata di ferie formalmente non autorizzata. Anche su questo punto il giudice ha rilevato elementi che attenuano la responsabilità: il lavoratore era ancora in stato di malattia e aveva informato l’azienda con anticipo di cinque giorni della necessità di sottoporsi a una visita ortopedica. Considerando il quadro complessivo, il Collegio ha ritenuto le sanzioni sproporzionate e in parte infondate rispetto alle contestazioni mosse.
La frase dopo il richiamo e la valutazione della gravità
La frase «Quest’azienda è una dittatura», pronunciata dopo il richiamo, è stata esaminata alla luce del contratto collettivo e del codice disciplinare. Per il giudice tale espressione rimane «al confine» di una condotta irrispettosa ma non rientra tra le ipotesi sanzionabili previste dalle norme applicabili: mancava quindi la base normativa per una punizione disciplinare di quella entità.
Alla luce delle verifiche, il Tribunale ha annullato entrambe le sospensioni — una di 2 giorni e l’altra di 3 giorni — disponendo la restituzione delle giornate di stipendio trattenute e la condanna dell’azienda al rimborso delle spese legali. Le spese sono state liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Implicazioni pratiche della sentenza del Tribunale di Ancona
La pronuncia del giudice Andrea De Sabbata mette in evidenza l’importanza di valutare con attenzione la proporzionalità delle sanzioni disciplinari e l’adeguatezza del collegamento tra addebiti e profilo contrattuale. Nel caso dell’operaio di Jesi, elementi come la mansione effettiva, la documentazione sanitaria e le testimonianze hanno inciso sul quadro probatorio, portando all’annullamento dei provvedimenti cautelari adottati dall’azienda.
Questa vicenda sottolinea come, in controversie di lavoro, la valutazione giurisdizionale richieda la verifica simultanea di aspetti formali e sostanziali: la qualificazione della prestazione, la presenza di certificazioni mediche non contestate e la sussistenza di fatti oggettivi che giustifichino le misure disciplinari.



